Lavoro, quali sono i rapporti incentivati dal decreto Anpal

L’incentivo per le assunzioni di giovani lavoratori, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto Anpal 2/2018, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti, spetta per tutte quelle assunzioni che vengono effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Per quanto concerne i rapporti oggetto di incentivo, sono agevolabili, a prescindere dal fatto che siano a tempo pieno o parziale, le assunzioni a tempo indeterminato (non viene richiamato il contratto a tutele crescenti), le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, i rapporti di apprendistato professionalizzante, ossia quello del II tipo e i rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Fermo quanto sopra riassunto, e premesso che i rapporti a tempo parziale sono espressamente ammessi, in caso di assunzione (o di trasformazione di un contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato) il massimale dell’agevolazione va ridotto in proporzione.

Detto ciò, nell’ipotesi di variazione in aumento della quota oraria di lavoro in corso di rapporto (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno), il bonus non potrà superare il tetto già autorizzato con le procedure telematiche. Nell’inversa ipotesi di diminuzione dell’orario (compresa in questa ipotesi anche l’assunzione full time e la successiva trasformazione a part time), sarà onere del datore ricalcolare l’incentivo ridotto e fruire dell’importo ridotto.

Infine, si ricorda come questo esonero spetta anche in tutti i casi di trasformazione di un contratto a termine in un rapporto subordinato a tempo indeterminato: ad ogni modo, in questo scenario non vengono richiesti né il requisito di disoccupazione né l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro, come avviene per le altre ipotesi.

Share This Post

Post Comment